Page 17 - Codice Etico e di Condotta
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Sistema informatico





                  In merito alla gestione dei sistemi informativi si prevede, come principi di condotta generale,
                  l’espresso divieto a carico dei destinatari di:

                    →  porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti
                       tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 24bis d. lgs. 231/2001,
                       così come successivamente individuate ed enunciate;

                    →  altresì porre in essere, collaborare alla realizzazione di comportamenti
                       che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato
                       rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente divenirlo.




                  Conformemente a quanto previsto dalle procedure aziendali, ai soggetti dipendenti,
                  collaboratori interni od esterni, come  sopra individuati, è fatto obbligo di:

                    →  rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni
                       dei contratti di licenza sottoscritti dall’Ente;

                    →  porre in essere un comportamento corretto, trasparente nell’utilizzo
                       di qualsiasi mezzo o sistema informatico;


                    →  evitare di diffondere la propria  password e il proprio codice d’accesso;
                    →  utilizzare sempre e solo la propria  password e il proprio codice d’accesso;

                    →  altresì, segnalare, in qualunque momento, ogni violazione riguardante

                       l’accesso ovvero l’utilizzo dei sistemi magnetici o  informatici.
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