Page 17 - Codice Etico e di Condotta
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Sistema informatico
In merito alla gestione dei sistemi informativi si prevede, come principi di condotta generale,
l’espresso divieto a carico dei destinatari di:
→ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti
tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 24bis d. lgs. 231/2001,
così come successivamente individuate ed enunciate;
→ altresì porre in essere, collaborare alla realizzazione di comportamenti
che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente divenirlo.
Conformemente a quanto previsto dalle procedure aziendali, ai soggetti dipendenti,
collaboratori interni od esterni, come sopra individuati, è fatto obbligo di:
→ rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni
dei contratti di licenza sottoscritti dall’Ente;
→ porre in essere un comportamento corretto, trasparente nell’utilizzo
di qualsiasi mezzo o sistema informatico;
→ evitare di diffondere la propria password e il proprio codice d’accesso;
→ utilizzare sempre e solo la propria password e il proprio codice d’accesso;
→ altresì, segnalare, in qualunque momento, ogni violazione riguardante
l’accesso ovvero l’utilizzo dei sistemi magnetici o informatici.